PortaDiritti
Assicurazioni
Quante volte accingendoci a sottoscrivere un contratto, ad acquistare un bene, ad usufruire di un servizio ci siamo trovati privi delle informazioni che ci servivano? Quante volte un nostro diritto è stato leso o pregiudicato per il solo fatto che non eravamo a conoscenza della sua esistenza? Quante sono, infine, le domande che ci poniamo quotidianamente e che, troppo spesso, rimangono prive di risposta?
“PortaDiritti” è la collana nella quale il Movimento Consumatori ha voluto raccogliere tutte le
vostre domande ed i vostri dubbi, per aiutarvi a trovare una risposta semplice e concreta.
Assicurazioni, banche, garanzie dei beni di consumo, pubblicità ingannevole, turismo, salute: questi i temi trattati.
Conoscere i propri diritti è il primo passo per poterli difendere e il Movimento Consumatori, nella convinzione che la prevenzione sia il miglior strumento di tutela, vi è accanto nel fornirvi tutte le notizie di cui avete bisogno per poter essere consumatori preparati e consapevoli.
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Le assicurazioni rappresentano un mondo complesso e, spesso, di difficile comprensione, tra le cui maglie e regole in consumatore può sentirsi perso e disorientato.
“PortaDiritti” dedicato alle assicurazioni vuole essere uno strumento di informazione sulle principali caratteristiche di due delle più diffuse tipologie di assicurazioni: l’assicurazione R.C. Auto, obbligatoria per tutti i veicoli a motore, e le assicurazioni vita.
La lettura delle risposte fornite ad alcune delle domande più frequentemente poste aiuterà certamente il consumatore ad accostarsi a queste due forme di assicurazione in modo più sereno ed informato, fornendogli anche alcune istruzioni su come comportarsi qualora si rendesse necessario sporgere reclamo nei confronti della compagnia assicurativa.
Cos’è un’assicurazione R.C. Auto?
Si tratta di un’assicurazione per la
responsabilità civile derivante dalle circolazione dei veicoli. Ogni veicolo a motore per circolare deve essere coperto da assicurazione r.c. auto emessa da una impresa di assicurazione a ciò abilitata.
La sussistenza dell’assicurazione è documentata dal
contrassegno, che deve essere esposto in modo visibile dall’esterno del veicolo, e dal
certificato di assicurazione, che deve essere conservato ed esibito a richiesta delle autorità di polizia. Il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a sanzione determinata dal codice della strada. Le imprese non possono rifiutarsi di prestare l’assicurazione r.c. auto.
Come posso scegliere la polizza più adatta per le mie esigenze?
Facendosi rilasciare dei
preventivi personalizzati, gratuiti e vincolanti, per almeno 60 giorni, per le imprese che li forniscono e valutando con attenzione la nota informativa e i documenti contrattuali, nei quali le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oppure oneri a carico del contraente o dell’assicurato devono essere riportate con caratteri di particolare evidenza. È possibile effettuare dei preventivi anche via Internet, anche sul sito del Movimento Consumatori
www.movimentoconsumatori.it.
Il contraente della polizza ed il proprietario del veicolo devono coincidere?
No, tuttavia, la classe di bonus-malus applicata è sempre quella del proprietario del veicolo e non del contraente.
Cos’è una polizza bonus – malus?
È il sistema prevalente di tariffa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori, dove
il prezzo è correlato alla condotta di guida del proprietario nel tempo, mediante l’attribuzione di un punteggio (
classe di merito): più il punteggio è basso, migliore è stata la condotta di guida e minore è il premio da pagare. L’autovettura, che il proprietario assicura per la prima volta, viene inserita in una classe di rischio iniziale (che corrisponde alla quattordicesima classe). Per le annualità successive è possibile, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, trasferire il contratto, alla scadenza, ad un’altra compagnia vedendo riconosciuta e valorizzata la sinistrosità pregressa.
Cos’è l’attestato di rischio?
L’attestato di rischio è un documento che rappresenta la storia dei sinistri del veicolo, o meglio del proprietario del veicolo. Esso r
iporta la sinistrosità degli ultimi 5 anni con le classi di merito di provenienza e di assegnazione; regole che premiano o penalizzano in modo diverso la situazione relativa alla sinistralità pregressa. Per le autovetture è anche indicata la scala bonus-malus, cosiddetta CIP, che è il parametro di riferimento comune tra le imprese di assicurazione per consentire il passaggio da un’impresa ad un’altra con il riconoscimento del profilo di rischio personale. Ogni compagnia deve chiaramente indicare nell’attestato di rischio a quale classe CIP corrisponde la classe interna adottata per il singolo assicurato.
Gli assicurati hanno diritto di esigere l’attestazione di rischio in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta.
Le compagnie sono obbligate a comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
Se cambio veicolo conservo la stessa classe di merito?
Sì, è possibile conservare la medesima classe di merito in tutti i casi di sostituzione del veicolo con altro di proprietà e, quindi, in caso di vendita, consegna in conto vendita, rottamazione, furto. I meccanismi che consentono tale conservazione sono indicati nella nota informativa precontrattuale che la compagnia deve consegnare. Se si decide di acquistare un secondo veicolo senza privarsi del primo, il nuovo veicolo viene in genere assicurato attribuendo la classe di merito di ingresso. Tuttavia, ci sono imprese che riconoscono una classe di merito più favorevole rispetto alla classe di ingresso prevista per i veicoli di nuova proprietà. Nel caso si decida di disfarsi del veicolo senza riacquistarne un altro, si ha diritto alla restituzione della parte di premio non utilizzato a partire dalla data di cessione del bene, previa restituzione all’assicuratore del certificato e del contrassegno.
In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della stessa tipologia, acquistato dalla stessa persona già titolare della polizza o da un convivente del suo nucleo familiare, la compagnia non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito dal veicolo precedentemente assicurato.
Se ho provocato un incidente stradale posso comunque conservare la mia classe di merito?
In alcuni casi è possibile conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro risarcito dalla compagnia assicurativa: le condizioni contrattuali possono, infatti, prevedere la possibilità per l’assicurato di rimborsare all’assicuratore l’importo liquidato al danneggiato in caso di sinistro. Ciò può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché consente di evitare la maggiorazione del premio conseguente al sinistro.
Quando si verifica un sinistro, le compagnie non possono variare la classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità (anche parziale) del contraente.
Cosa devo fare per concludere un contratto R.C. Auto?
Il contratto r.c.auto si conclude mediante
sottoscrizione della polizza,
il pagamento del premio e
rilascio da parte dell’assicuratore dei documenti assicurativi: contrassegno e certificato, che sono indispensabili per circolare, nonché le condizioni di polizza.
Nel caso di vendite a distanza (Internet o telefono) la compagnia invia per fax un documento provvisorio che ha validità per 5 giorni, entro i quali deve pervenire al domicilio dell’assicurato l’originale della documentazione assicurativa.
La durata dell’assicurazione è fissata in un anno a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio.
Nei
contratti a distanza di servizi finanziari, compresi quelli assicurativi, devono essere preventivamente fornite al consumatore tutte le
condizioni contrattuali e le
informazioni riguardanti il fornitore, il servizio offerto, il contratto a distanza e i diritti che ne derivano, l’esistenza o meno di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso (o conciliazione), di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo ecc., oltre a quanto previsto dalle più rigorose normative di settore; ulteriori dati devono essere forniti in caso di comunicazioni telefoniche (ad es. identità del fornitore e dell’operatore, prezzo e costi del servizio ecc.).
Come si rinnova il contratto?
I contratti r.c.auto possono essere
con o senza tacito rinnovo. Nel primo caso, il contratto si intende prorogato per l’annualità successiva a patto che non vi sia stata comunicazione di disdetta da parte della compagnia. Se, invece, è stato concluso un contratto senza tacito rinnovo la polizza esaurisce i suoi effetti alla scadenza
senza alcun obbligo di comunicazione da parte della compagnia assicuratrice, in questo caso è necessario verificare se le condizioni di contratto prevedono il prolungamento della copertura anche nei 15 giorni successivi alla scadenza (cosiddetto periodo di comporto).
Come si può recedere dal contratto?
Si può
recedere in caso di
variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione (ma non se l’aumento è connesso all’evoluzione delle formule tariffarie),
entro il giorno di scadenza del contratto, con una comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o consegnata a mano, o a mezzo fax presso la sede dell’impresa o dell’intermediario ove è stata stipulata la polizza (in questo caso però non si applica il termine di tolleranza di quindici giorni di copertura).
Entro quindici giorni dalla scadenza indicata nella polizza è sempre possibile comunicare la
disdetta, a mezzo fax o raccomandata.
Nei
contratti a distanza il consumatore può esercitare il recesso entro
14 giorni dalla data di conclusione del contratto, o dalla data di ricevimento delle informazioni su supporto cartaceo o durevole, se successiva, inviando una raccomandata a.r. (o con altro mezzo indicato nel contratto). L’efficacia del contratto è sospesa finché non è scaduto il termine per il recesso. Non sono dovute penali né motivazioni per il recesso; tuttavia si deve rimborsare l’importo del servizio effettivamente prestato dal fornitore in conformità di quanto espressamente individuato nel contratto, e se l’esecuzione è iniziata prima della scadenza del termine per il recesso su richiesta del consumatore (nei contratti di assicurazione sarà trattenuta la frazione di premio per il periodo di efficacia del contratto). L’importo deve essere proporzionale all’importanza del servizio già fornito e non può essere di entità tale da costituire una penale.
La polizza assicurativa può essere sospesa?
Sì. Se si sa con certezza di non utilizzare il veicolo per un certo periodo di tempo, è possibile richiedere la sospensione della polizza. È necessario, però, verificare che tale opportunità sia prevista dal contratto e controllare quale sia il periodo minimo di sospensione per ottenere una posticipazione della scadenza contrattuale e, quindi, beneficiarne in termini di premio.
Cosa accade in caso di sinistro?
È necessario
denunciare tempestivamente e per iscritto l’accaduto alla compagnia assicurativa. Assolve tale obbligo anche la compilazione del modulo blu di constatazione amichevole e la sua successiva consegna all’assicuratore.
Come mi devo comportare per richiedere il risarcimento del danno?
Dal 1° febbraio 2007 se si è subito un
incidente con un altro veicolo a motore
(identificato, assicurato e immatricolato in Italia) che abbia causato
danni materiali e/o
lesioni non gravi alla persona, la
richiesta di risarcimento va inviata direttamente
alla propria assicurazione, con raccomandata a.r. o con consegna a mano o a mezzo telegramma o fax o, se non è escluso dal contratto, anche in via telematica.
La richiesta deve contenere: