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Vietato Fumare



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Vietato Fumare










Introduzione

Questa guida si propone l’obiettivo di aiutare i cittadini a comprendere i nuovi diritti e doveri in materia di divieto di fumo.
Secondo il Ministero della Salute, infatti, il fumo di tabacco è “la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale.”
Per questo la prevenzione dei danni alla salute provocati dall’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco è stata posta tra gli obiettivi prioritari della politica sanitaria italiana e dell’Unione Europea.



Il divieto di fumo oggi

A partire dal 10 gennaio 2005 è definitivamente entrata in vigore la nuova disciplina in materia di divieto di fumo, di cui alla Legge 16 gennaio 2003 n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
Attualmente, l’art. 51 della L. 3/2003, cit. , intitolato, per l’appunto, “Tutela della salute dei non fumatori”, prevede una serie di divieti piuttosto rigidi, tanto da rendere la normativa italiana una tra le più restrittive al mondo.



Il divieto nei luoghi chiusi

Dal 10 gennaio 2005 è vietato fumare in tutti i locali chiusi, pubblici e privati, purché si tratti di luoghi “aperti ad utenti o al pubblico”.
Tra questi sono compresi: bar, ristoranti, pizzerie, pub, discoteche, sale giochi, sale bingo, alberghi, agriturismo, palestre, come pure studi professionali (avvocati, commercialisti, architetti), parrucchieri, estetisti, assicurazioni, banche, agenzie immobiliari, imprese industriali e artigianali, circoli privati, supermercati, centri commerciali, spacci ecc...
In precedenza, i divieti si limitavano alla pubblica amministrazione, come ministeri, questure e uffici finanziari, locali privati dove si svolgono funzioni pubbliche, ad es. banche per pagamento tributi, cinema, scuole, ospedali, stazioni, aeroporti, mezzi di trasporto.
Non sono ammesse deroghe per liberalizzare il fumo nemmeno nei circoli privati, sia pure con deliberazione dell’assemblea all’unanimità: infatti, gli eventuali dipendenti del circolo potrebbero sempre far valere la tutela prevista per i luoghi di lavoro (v. infra).
Il divieto vale anche per i circoli storicamente dedicati al consumo di tabacco (pipa ecc.).
Anche se si prende in affitto una sala (aperta al pubblico) per organizzare una festa privata non è permesso derogare ai divieti nei luoghi chiusi, neanche se gli ospiti si accordano per tollerare sigari e sigarette (diverso appare il discorso se la festa si svolge in un’abitazione privata).
In definitiva, non si fuma nei locali chiusi di proprietà privata, se in tali locali può entrare un numero indefinito di persone, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti (direttiva della PCM 14.12.95), ovvero senza un adeguato filtro per selezionare chi può entrare e chi no.



Dove si può fumare

È concesso fumare liberamente in tutti gli spazi all’aria aperta, all’interno della propria abitazione (e in generale nei locali non aperti al pubblico).
È ammesso fumare anche nei luoghi dotati di impianti di riciclo dell’aria in possesso dei requisiti tecnici prescritti da appositi decreti: per evitare di rinchiudere i fumatori in vere e proprie camere a gas, dal momento che è necessario tutelare anche la salute di questi ultimi, assicurando a ciascuno di loro una determinata quantità di litri d’aria “pulita”.
Gli spazi dedicati ai fumatori devono in ogni caso essere delimitati da muri a tutta altezza (non da pareti semovibili o paraventi) e da ingressi con porta chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura.
Le zone per fumatori vanno sempre segnalate e non possono essere ricavate in spazi di passaggio.
In bar e ristoranti la superficie “smoking” deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio e perciò non potranno essere creati locali riservati ai soli fumatori.



Il divieto nei luoghi di lavoro

La tutela della salute rappresenta un diritto primario e assoluto dell’individuo, riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione.
In particolare, nei luoghi di lavoro l’art. 2087 codice civile impone all’imprenditore di adottare le misure di sicurezza che, secondo la particolarità del lavoro, esperienza e tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
A partire dagli anni ’50 sono stati introdotti alcuni divieti di fumare in particolari ambienti di lavoro, specie nelle azienda in cui si svolgono lavorazioni per le quali esistono pericoli specifici di incendio e di contaminazione con sostanze tossiche.
Con il decreto 626/’94 è intervenuta una disciplina organica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che impone al datore di lavoro di limitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e di affiggere cartelli di divieto di fumo. Inoltre, nei locali di riposo o nei luoghi in cui i lavoratori possono soggiornare durante le interruzioni del lavoro si devono adottare le misure idonee alla protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti da fumo.
Con la definitiva attuazione della legge 3/2003, il divieto di fumo è stato esteso a tutti luoghi di lavoro chiusi, ad eccezione dei locali privati non aperti a utenti o al pubblico, e di quelli riservati ai fumatori, purché segnalati come tali e conformi alle norme tecniche in vigore.
Anche la contrattazione collettiva vigente in alcuni dei più importanti settori produttivi ha affrontato il problema del fumo sul luogo di lavoro, prevedendo sanzioni disciplinari quali l’ammonimento scritto, la multa e la sospensione dal lavoro per il lavoratore che contravvenga la divieto di fumare. È stata prospettata anche l’ipotesi di giusta causa di licenziamento qualora la violazione delle norme in materia di divieto di fumo sia di una gravità tale da poter provocare incidenti alle persone e, in casi gravi (ad esempio, in caso di reiterata inosservanza in presenza di persona affetta da gravi disturbi respiratori), come pure agli impianti o ai materiali.
Tali sanzioni disciplinari si affiancano alle multe stabilite in generale dalle normative antifumo.
Del resto, la nocività del fumo passivo è stata riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale sin dal 1991. Più di recente, nel 2002, il Tribunale di Milano ha riconosciuto, per la prima volta, il fumo passivo come causa di morte.
Ne rispondono, oltre al fumatore, anche il datore di lavoro che non ha provveduto a tutelare i lavoratori dai rischi derivanti dal fumo passivo, in forza dell’art. 2087 c.c., del D.lgs. 626/94 e ora anche della legge 3/2003.
Il datore di lavoro, infatti, va considerato garante della salubrità dell’ambiente lavorativo.
Il suo ruolo muta però a seconda delle dimensioni delle aziende. Nelle grandi imprese, infatti, diventa sempre più difficile per il datore di lavoro, controllare personalmente tutti gli aspetti antinfortunistici: egli può perciò distribuire ad altri soggetti l’obbligo di prevenzione in base all’obiettiva complessità aziendale, facendosi sostituire attraverso apposita delega da persona che ne sia all’altezza, ovvero idonea e dotata della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione delle relative situazioni.
Il datore di lavoro o i suoi delegati devono, in ogni caso, esporre cartelli ben visibili, secondo le norme vigenti; in particolare, va indicato il nome del responsabile incaricato della vigilanza sull’applicazione dei divieti.



Il divieto nel condominio

Anche nei condomini vige il divieto di fumo di tabacco.
Infatti, mentre nelle abitazioni dei privati (e negli spazi all’aria aperta) non vi sono obblighi, si discute per quanto riguarda le parti comuni “aperte al pubblico indifferenziato degli utenti, residenti e non”.
Il divieto è esteso quindi a ascensore, ballatoio, scale, androne.
L’assemblea può tuttavia intervenire per creare appositi spazi riservati ai fumatori e, ove possibile, incidere sulla natura di “parte comune aperta al pubblico”.
In ogni caso, non è locale chiuso il lastrico solare condominiale.



I cartelli

Nei locali in cui non si può fumare devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenzino il divieto.
Ai fini dell’omogeneità sull’intero territorio nazionale, i cartelli, con la classica barra rossa, devono recare la scritta “vietato fumare”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai trasgressori e dei soggetti cui spetta il compito di vigilare sull’osservanza del divieto.
Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello, si possono affiggere altri cartelli con la semplice scritta “vietato fumare”.
Anche i locali per fumatori devono essere segnalati con appositi cartelli, dotati di un’indicazione luminosa contenente la scritta “area per fumatori” e devono essere integrati da ulteriori cartelli luminosi recanti, per ragioni di omogeneità sul territorio nazionale, la dizione “vietato fumare per guasto all’impianto di ventilazione”: devono accendersi automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare.



Le sanzioni

Il trasgressore rischia multe da 27,50 a 275,00 € (le pene sono state aumentate con l’ultima Legge Finanziaria).
Le sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne in evidente stato di gravidanza e di bambini sotto i 12 anni.



I soggetti tenuti a vigilare e i soggetti abilitati a erogare le sanzioni

Nei locali aperti al pubblico (dai ristoranti alle banche) a vigilare è il titolare o un delegato a controllare chi fuma.
I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche
amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o gli esercenti di pubblici servizi devono, altresì, predisporre e affiggere i “cartelli di divieto e individuare, con atto formale, i delegati ai controlli.
In uffici e aziende i controlli sono affidati al responsabile prevenzione e sicurezza, dotato di capacità di spesa (ad es. per effettuare la messa a norma delle zone aerate per fumatori).
Nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, discoteche), poi, chi non fa rispettare i divieti e non denuncia il cliente trasgressore all’autorità competente rischia sanzioni da 220,00 a 2.200,00 € (aumentati della metà laddove la mancata azione di prevenzione abbia esposto al fumo passivo donne incinte e bambini minori di 12 anni), fino alla sospensione e al ritiro della licenza.
In sostanza, il responsabile, per cominciare, inviterà il fumatore a smettere; se quest’ultimo non si adegua occorrerà segnalare il fatto ai pubblici ufficiali e agenti, ai quali spetta comminare la multa: vigili urbani, polizia municipale, carabinieri, polizia.
Nelle aziende private possono intervenire vigilantes e guardie giurate.
L’infrazione, in ogni caso, può essere segnalata anche dal cliente.



Le modalità di pagamento delle sanzioni

Il pagamento della sanzione può avvenire in misura ridotta – pari ad un terzo del massimo o del doppio del minimo della pena edittale se più favorevole – se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione dell’infrazione.
Nel caso di mancato pagamento, il soggetto che ha contestato l’infrazione e redatto il verbale, o il responsabile dell’organo dal quale dipende, presenta rapporto all’autorità competente a irrogare la sanzione, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi alla suddetta autorità la quale, esaminati i documenti, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Il pagamento delle sanzioni amministrative, in caso di infrazioni al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato in banca o presso gli uffici postali (utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, indicando l’infrazione al divieto di fumo nella causale di versamento) o ancora presso la Tesoreria provinciale competente per territorio.
Il pagamento della sanzione amministrativa, nel caso di infrazione inflitta da organo non statale, è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali.
Per le amministrazioni statali o per gli enti di rilevanza nazionale, l’organo competente a ricevere il rapporto dai soggetti accertatori è il Prefetto della Repubblica ovvero l’Ufficio di Sanità marittima, aerea o di frontiera o l’Ufficio veterinario di confine, di porto o di aeroporto per le violazioni accertate negli ambiti di rispettiva competenza. In tutti gli altri casi l’autorità competente a ricevere il rapporto, con la prova delle relative contestazioni, è il presidente della Regione, o altra autorità competente a ricevere il rapporto, con la prova delle relative contestazioni, è il presidente della Regione o altra autorità individuata dalle disposizioni regionali.



Gli effetti nocivi del fumo

Sigarette, sigari e pipa contengono almeno 5 mila sostanze tossiche, tra le quali il monossido di carbonio, idrocarburi aromatici policiclici (come il benzopirene: gli stessi che si ritrovano nell’aria inquinata delle città), composti organici volatili, ammoniaca e ammine volatili, acido cianidrico e alcaloidi del tabacco, additivi, benzofluantene, betanaftilammina: questa sostanza è usata nella fabbricazione di coloranti ma è stata vietata in molti paesi in quanto causa specifica del tumore alla vescica. Si calcola poi che fumare un pacchetto al giorno porti a introdurre nell’organismo in un anno l’equivalente di una tazza di catrame.
Colpevole senza appello è anche la nicotina, la sostanza responsabile della dipendenza. Basti pensare che è una droga tanto potente da causare la morte istantanea anche con una sola goccia iniettata nel sangue.
Anche inalata, tuttavia, alla lunga provoca effetti dannosi alle vie respiratorie, agli apparati gastrointestinale e cardiovascolare, ad es. con irritazioni a laringe e bronchi, con disturbi alla digestione, con l’indebolimento di vista e memoria, facendo poi aumentare i grassi nel sangue e riducendo il calibro delle arterie, con la conseguenza di affaticare il cuore velocizzando le pulsazioni e aumentando l’effetto cancerogeno del condensato di tabacco.
Da sfatare anche il mito che vi siano differenze sostanziali, in termini di nocività, tra sigarette c.d. “normali”, “light”, “superlight” o “ultralight”.
In effetti, le concentrazioni di condensato e di nicotina inalate dipendono dal tipo di tabacco usato, dal filtro, dalla miscellazione, ma soprattutto dal modo di fumare: ed invero, appare scientificamente provato che i fumatori “light” cercano di sfruttare al meglio la “bionda” per trarne il massimo piacere possibile, aspirando più profondamente, con tirate più frequenti, chiudendo con le labbra o con le dita i pori di ventilazione del filtro. Così facendo, finiscono per assorbire la stessa nicotina e la stessa dose di condensato o catrame di una sigaretta di per sé più pesante.
Il fumo però entra in gioco anche per potenziare l’effetto lesivo di altri agenti inquinanti dei locali chiusi, in particolare, il radon e l’amianto.
In generale, all’esposizione al fumo passivo vengono associati danni cardiovascolari negli adulti e problemi respiratori nei bambini. Secondo la “Heart association’s council on cadiopulmonary and critical care” americana, il fumo di tabacco ambientale aumenta il rischio di malattia del miocardio ed è un’importante causa di malattia e morte.
Inoltre, il fumo passivo è stato catalogato come cancerogeno di prima categoria dallo Iarc (International agency on research for cancer).
I cancerogeni si raccolgono nei polmoni, si depositano nei bronchi e partecipano ai processi di inizio, impulso e crescita del cancro, seguendo il corso del respiro (in questo caso, della “tirata”).
Un recente studio, condotto dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in 40 locali, tra bar, fast-food, ristoranti, sale giochi e pub, ha dimostrato che il fumo passivo causa nei locali chiusi più inquinamento rispetto a quello registrato nelle strade urbane più trafficate. I livelli di pericolosità più alti si troverebbero in ristoranti, sale giochi e pub, dove è rilevata una concentrazione di particelle fini inquinanti rilasciate dal fumo di sigaretta da 10 a 30 volte superiori ai livelli stradali”.

 

La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha ripetutamente raccomandato ai Governi di intervenire per fronteggiare quella che è stata definita la “nuova epidemia”.
Questi alcuni degli impressionanti numeri del fenomeno (dati Oms 2002):

  • Di olre un miliardo di persone che fanno uso abituale di tabacco, circa 500.00 moriranno prematuramente;
  • Ogni 8 secondi una persona nel modo muore a causa del tabacco: 3,9 milioni in un anno;
  • Ogni ora 140 europei muoiono a causa del tabacco;
  • 90.000 ogni anno le morti riconducibili al consumo di tabacco in Italia;
  • Fumare sigarette a lungo andare determina un tasso di mortalità del 50%; La metà delle persone che fumano regolarmente morirà a causa delle sigarette, e tra queste metà moriranno in età adulta e gli altri in età avanzata;
  • Chi comincia a fumare nell’adolescenza (ossia nel 70% dei casi) e continua a fumare per 2 o più decenni morirà circa 20-25 anni prima di coloro che non hanno mai fumato una sigaretta;
  • Il 15% del totale dei decessi in Europa può essere attribuito al fumo;
  • Il tabacco è responsabile del 28% dei decessi dovuti al cancro e del 12% dei decessi dovuti alle malattie cardiovascolari.
     

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