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Pratiche di Commercio Scorretto








Quotidianamente siamo subissati da spot ove si rintracciano, di regola, contenuti evocativi e informativi, per cui attraverso varie tecniche di persuasione si associano informazioni sul prodotto a idee diverse (di successo, di benessere ecc…) tali da indurre il destinatario del messaggio ad avvicinarsi e ad acquistare un prodotto o a usufruire di un’opera o di un servizio.
Quando poi ci si trova faccia a faccia (o anche per telefono o su internet) con operatori commerciali non proprio trasparenti (e però assai abili nel convincere le persone), può capitare anche ai più avveduti di cadere in qualche trappola, magari perché colti su un proprio punto debole.
Talvolta, può accadere che, al di là delle normali tecniche pubblicitarie o commerciali, siano diffusi messaggi che riportano dati non corrispondenti alla realtà, o che promettono esiti impossibili, prezzi diversi dal vero, indicazioni ambigue laddove è richiesta, per contro, la massima chiarezza e trasparenza.
Basti pensare alla (falsa) promessa di far dimagrire “sette chili in sette giorni”, a quella di guarire la calvizie, alla depilazione definitiva, alle ambiguità in materia di tassi di interesse nei contratti di finanziamento, specie nelle nuove forme che si stanno via via affermando (carte “revolving” ecc…) o nelle vendite rateali…
Questa guida si propone l’obiettivo di aiutare i cittadini a difendersi dalle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive, comprese quelle attuate mediante la pubblicità, come sono state recentemente descritte in modo analitico (e vietate) dagli artt. 18 e seguenti del Codice del Consumo, con effetto dal 21 settembre 2007. Per i fatti posti in essere precedentemente si applicano la previgente disciplina sulla pubblicità ingannevole.
Si guarda ai rapporti tra imprese e professionisti, da un lato, e consumatori, dall’altro (mentre nei rapporti tra i soggetti imprenditoriali o professionali permangono i divieti e le tutele previste dalla normativa vigente in materia di pubblicità ingannevole).



LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Per legge le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
Sono sempre considerate scorrette, in particolare, le pratiche ingannevoli o aggressive.
In generale, sono scorrette le pratiche commerciali quando sono contrarie alla diligenza professionale e sono idonee a falsare in modo apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio riguardo al prodotto – bene o servizio – che gli viene offerto (o gli è destinato), ad opera di un’impresa, di un professionista e/o da un loro incaricato.
Il divieto è inteso in senso molto ampio, perché comprende ogni azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto. La pratica commerciale scorretta vietata può coinvolgere anche un gruppo di consumatori, magari composto da persone particolarmente vulnerabili a causa della loro infermità mentale o fisica, dell’età o ingenuità, che il professionista in genere è ragionevolmente in grado di prevedere (e di sfruttare).
Si vogliono così evitare quelle tecniche che mirano ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, per cui egli viene convinto ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso (ad esempio non avrebbe acquistato un bene o un servizio, o ne avrebbe richiesto uno diverso, o addirittura non avrebbe mai nemmeno pensato di averne bisogno).
Non è invece considerata scorretta la comune pubblicità “iperbolica”, che consiste in dichiarazioni esagerate o che per loro natura non sono destinate ad essere prese alla lettera (ad es. “il più”, “il vero”, “il solo”, “l’unico”…).
Il divieto vale prima, durante e dopo un’operazione relativa a un prodotto e concerne tutti i beni, compresi gli immobili, e i servizi, con la sola esclusione delle certificazioni e delle indicazioni concernenti il titolo di metalli preziosi.
È espressamente definita quale pratica commerciale scorretta e, in quanto tale, vietata, la fornitura non richiesta (nel qual caso il fornitore non è tenuto a pagare, né l’assenza di risposta implica consenso o accettazione da parte del consumatore).
Possono applicarsi anche le tutele previste da altre norme, specie in materia contrattuale, di salute e sicurezza dei prodotti, di stabilimento, di regimi di autorizzazione, oltre che dai codici deontologici e da altre norme specifiche sulle professioni regolamentate che mirano ad assicurare elevati i livelli di correttezza professionale.



LE PRATICHE INGANNEVOLI


La pratica commerciale è ingannevole quando contiene informazioni non rispondenti al vero (falsità oggettiva); oppure quando di fatto può essere corretta, ma in qualche modo (anche nella sua presentazione complessiva) induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio, in relazione ad uno o più degli elementi sotto codificati e, in ogni caso, quando lo persuade o è idonea a persuaderlo ad assumere una decisione commerciale (di acquistare un determinato bene o un servizio) che altrimenti non avrebbe preso.
Ci si riferisce ai seguenti elementi:
 
  • L'esistenza o la natura del prodotto;
  • Le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
  • La portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
  • Il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
  • La necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
  • La natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
  • I diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del Codice (in materia di garanzie dei beni di consumo).

Viene considerata ingannevole anche una pratica commerciale che, in concreto, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso e che comporti:
 
  • Una qualsiasi attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, compresa la pubblicità comparativa illecita;
  • Il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che egli si è impegnato a rispettare, se si tratta di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.

È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Se poi è la pratica è tale da poter raggiungere bambini ed adolescenti, va considerata scorretta quando è in grado di minacciare la loro sicurezza, anche indirettamente.

 

LE OMISSIONI INGANNEVOLI

È una novità della recente riforma l’aver compreso nel divieto le pratiche commerciali nelle quali in concreto sono omesse informazioni rilevanti, di cui il consumatore medio ha bisogno, nel contesto in cui si trova, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. Va tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, oltre che di eventuali limiti del mezzo di comunicazione impiegato. Questo accade quando tale omissione induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

Lo stesso vale quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o in ritardo le informazioni rilevanti sopra descritte, o non indica il suo intento commerciale nella pratica, nei casi in cui tali informazioni o l’intento commerciale non risultino già evidenti dal contesto, oppure quando con tale pratica occulta il consumatore medio viene indotto o può essere indotto a prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

Sotto questo profilo, occorrerà fare particolare attenzione quando il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale impone restrizioni in termini di spazio o di tempo (telefonate, spot TV e radio, televendite ecc.): in questi casi chi dovrà decidere se se vi sia stata una pratica scorretta potrebbe tener conto proprio delle modalità di comunicazione ed essere più clemente nel valutare le omissioni; ciò non toglie che il professionista dovrebbe rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi (il problema si pone, per es., nelle vendite sottocosto, dove non sempre negli spot sono riportati i limiti dell’offerta, secondo quanto è prescritto dalla legge in materia).

Vi sono poi i casi, assai frequenti, di invito all'acquisto, dove l’iniziativa di acquistare parte dal consumatore (ad esempio perché mette il prodotto sul carrello e si reca alla cassa, oppure perché sottoscrive la proposta d’acquisto da sottoporre all’accettazione del professionista). In queste ipotesi costituiscono informazioni rilevanti e devono essere indicate espressamente, se non risultino già evidenti dal contesto, riguardo ai seguenti elementi:
 
  • Le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
  • L'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;
  • Il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
  • Le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
  • L'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

Sono considerati rilevanti, inoltre, gli obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario relativamente alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.

 

LE PRATICHE COMMERCIALI IN OGNI CASO INGANNEVOLI

Vi sono delle condotte commerciali considerate in ogni caso ingannevoli:
 
  • Affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
  • Esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
  • L’asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
  • L’asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;
  • L’invito all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
  • L’invito all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
  • A) Il rifiuto di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
  • B) Il rifiuto di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
  • C) Fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto.
  • Dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;
  • Impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è' stabilito, per poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;
  • Affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita;
  • Presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
  • Salvo quanto previsto a garanzia degli utenti dal Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005 e successive modificazioni), l’impiego di contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, se i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (pubblicità occulta);
  • La formulazione di affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
  • Il promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;
  • L’avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti (sono quindi essenzialmente vietate le vendite piramidali ai consumatori);
  • L’affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare;
  • L’affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;
  • L’affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
  • La comunicazione di informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
  • L’affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;
  • La descrizione di un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;
  • L’includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto;
  • Il dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;
  • Il lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.

 

LE PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE

Si considera aggressiva una pratica commerciale quando, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, attraverso molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

A tal fine, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
 
  • I tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
  • Il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
  • Lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
  • Qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
  • Qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
 


LE PRATICHE COMMERCIALI CONSIDERATE IN OGNI CASO AGGRESSIVE

Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
 
  • Creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
  • Effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, tranne nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;
  • Effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, tranne nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatto salvo l'articolo 58 e l'articolo 130 del Codice della Privacy (in materia di comunicazioni indesiderate);
  • Imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
  • Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 177/2005 (T.U. sulla radiotelevisione), includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
  • Esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto (a meno che il consumatore abbia consentito, prima o al momento della conclusione del contratto, al fatto che il professionista esegua una fornitura diversa da quella pattuita, anche di valore e qualità equivalenti o superiori).
  • Informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
  • Lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente e' subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

 

LE FORME DI TUTELA

Il principale soggetto a cui ci si può rivolgere per segnalare (e far reprimere) le campagne (o comunque i messaggi) di pubblicità ingannevole, oltre alle eventuali scorrettezze in materia di pubblicità comparativa) è l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, altrimenti nota come Antitrust.
Si tratta dell’organo competente a giudicare sui ricorsi in materia di pubblicità ingannevole, nella sua qualità di “amministrazione indipendente”, rispondente all’imprescindibile requisito d’“imparzialità” previsto dalla direttiva 84/450/CEE; ma è anche l’Autorità preposta, ai sensi della L. 287/90, al perseguimento della garanzia della libertà di iniziativa economica e della
concorrenza.
Inoltre, l’Antitrust è competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.
In quest’ambito, l’Autorità provvede ad inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti.
Per la repressione delle pratiche commerciali scorrette può agire d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, avvalendosi di poteri investigativi (tramite la Guardia di Finanza) ed esecutivi, anche per infrazioni transfrontaliere, indipendentemente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello stesso Stato membro del professionista, o che si trovino in un altro Stato membro.



TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE


La procedura amministrativa avanti l’Antitrust è regolata dal Codice del Consumo e del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette del Dicembre 2007, che garantisce il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
Non è invece obbligatoria la difesa tecnica per la domanda, ma solo eventualmente in fase di audizioni, in cui, peraltro, gli interessati possono farsi assistere anche da una persona di loro fiducia che produca un documento idoneo che attesti il proprio potere di rappresentanza.



LA DOMANDA

L’intervento dell’Autorità può essere richiesto da ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse per la repressione di pratiche commerciali che ritenga scorrette ai sensi del Codice del Consumo.
La richiesta (a mezzo raccomandata a.r., a mani contro ricevuta, via mail certificata e firma digitale e telefax), deve contenere:
 
  • Nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente, oltre ai recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;
  • Elementi idonei a consentire una precisa identificazione della pratica commerciale oggetto della richiesta e del professionista che l’ha posta in essere;
  • Ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell’Autorità.

Laddove l’Autorità in composizione collegiale, sulla base degli elementi prodotti con la richiesta di intervento o altrimenti acquisiti dal responsabile del procedimento, che non vi siano i presupposti per un approfondimento istruttorio, archivia la richiesta dandone comunicazione al richiedente.

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

È nominato presso l’Ufficio dell’Autorità il Responsabile del procedimento, nella persona del dirigente preposto all’unità organizzativa competente per materia, o di altro funzionario incaricato.

Egli acquisisce ogni elemento utile, richiedendo informazioni e documenti a soggetti pubblici o privati, anche per individuare il professionista.

Al di fuori dei casi di particolare gravità, il responsabile del procedimento, quando vi sono fondati motivi di ritenere che una pratica commerciale sia scorretta, può egli stesso invitare per iscritto il professionista a rimuovere i profili di possibile scorrettezza.

 

LO SVOLGIMENTO DELLA FASE ISTRUTTORIA. TERMINI E IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la richiesta di intervento degli interessati, avvia l’istruttoria al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo.

Egli comunica l'avvio dell’istruttoria al professionista e, se il committente con cui collabora non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo, come può richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazioni.

Analoga comunicazione di avvio viene inviata ai soggetti che abbiano presentato la richiesta di intervento.

Tale comunicazione contiene l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Possono intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni o comitati, ossia alle potenziali vittime delle infrazioni contestate.

L'Autorità può ordinare al professionista di fornire prove per escludere le responsabilità a suo carico, ossia di provare l'esattezza dei dati di fatto relativi alla pratica commerciale laddove tale esigenza risulti giustificata, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e delle altre parti nel procedimento, date le circostanze del caso specifico: vi è quindi una sorta di inversione dell’onere della prova a carico del professionista. Se egli omette di fornire tale prova o quella prestata viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Lo stesso professionista ha sempre l'onere di provare, con allegazioni di fatti, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori.

In tale fase il responsabile ha ampi poteri istruttori, richiedendo informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato, può disporre le necessarie audizioni, nel rispetto del contraddittorio e, nei limiti del possibile, nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza e/o di segretezza. In questa sede le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.

Le audizioni sono verbalizzate (ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni).

Il collegio può autorizzare perizie e analisi statistiche e economiche e le consultazioni di esperti, così come autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento.

In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, agli ordini di rilascio informazioni, di ispezione, di esibizione ecc, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Se poi le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni, dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, o di 150 se è necessario acquisire il parere dell’Autorità Garante delle Comunicazioni, per il fatto che la pratica commerciale è stata o è destinata alla diffusione attraverso la stampa periodica o quotidiana o radiofonica o televisiva (o altro mezzo di comunicazione).

Se il professionista è residente, domiciliato o con sede all’estero il termine per la conclusione sale a 180 giorni, e a 210 giorni se occorre il parere dell’Autorità per le comunicazioni.

È possibile una proroga fino a 30 giorni (con provvedimento motivato se vi sono particolari esigenze istruttorie, o fino a 60 giorni se il professionista ha formulato degli “impegni”.

La procedura può essere sospesa fino a 30 giorni anche se le parti lo richiedono per aver attivato il procedimento davanti all’organo di autodisciplina: in tal caso, i termini sono sospesi in attesa della pronuncia di tale organismo e, comunque, per un massimo di 30 giorni.

Tranne che nelle ipotesi in cui la scorrettezza e gravità della pratica commerciale sia evidente, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione. Di regola l’impegno verrà utilizzato per evitare che venga accertata l’infrazione con le relative pesanti sanzioni.

Dopo la decisione di accettazione di impegni, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, se:
 
  • Il professionista non dà attuazione agli impegni assunti;
  • Si modifica la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
  • La decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Quando il responsabile del procedimento ritiene sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a 10 giorni, entro cui possono presentare memorie conclusive o documenti.

Acquisiti tali atti e conclusa la fase istruttoria, rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.

Il responsabile del procedimento, ove previsto, richiede il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento. A sua volta, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio parere entro 30 giorni.

Decorso tale termine, se il parere non è stato comunicato, se l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non ha formulato esigenze istruttorie, l’Antitrust procede comunque; diversamente in caso di istanze istruttorie il procedimento è sospeso per un massimo di a 30 giorni dalla data d ricezione presso l’Autorità Garante per le comunicazioni delle notizie e dei documenti richiesti sino alla data di ricevimento del parere.

 

LA SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

In base al regolamento sulle procedure istruttorie, l’Autorità, se riscontra il requisito della particolare urgenza, adotta misura cautelare di sospensione provvisoria della pratica, con provvedimento motivato, anche d’ufficio.

Nella fattispecie,il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine non inferiore a 5 giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione.

Il Collegio può disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria della pratica commerciale, anche senza acquisire le memorie delle parti, quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento. Entro 7 giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale è stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio può confermare la sospensione provvisoria della pratica commerciale.

II responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorità. La decisione dell'Autorità di sospensione della pratica commerciale ritenuta scorretta deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso contro il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista dà comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

 

LA FASE DI DECISIONE


Quando l'Autorità ritiene la pratica commerciale scorretta, ne vieta la diffusione (se non è stata ancora portata a conoscenza del pubblico), o la continuazione (se la pratica è già iniziata). Contestualmente può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione di rettifica, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

Inoltre, viene applicata una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette con riguardo al pericolo per la salute e la sicurezza dei consumatori, o destinate a bambini e adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

Se le comunicazioni commerciali sono inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti di sospensione provvisoria e di blocco, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle confezioni.

Se il professionista non si è adeguato ai provvedimenti d'urgenza e a quelli finali di divieto di diffusione o di continuazione, ovvero di adeguamento delle confezioni, come pure nelle ipotesi di mancato rispetto degli impegni assunti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a 30 giorni.

I ricorsi contro le decisioni adottate dall'Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Contro le sanzioni pecuniarie è possibile fare opposizione ai sensi della L. 689/81, in quanto compatibile. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.

Se la pratica commerciale è stata autorizzata con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale e, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore, e dei marchi d'impresa protetto, a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

 

CODICI DI CONDOTTA E AUTODISCIPLINA


Le associazioni o le organizzazioni di imprese e professionali possono adottare dei codici di condotta relativi a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori specifici, definendo il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici e indicando un soggetto responsabile o un organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

Il codice di condotta viene redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.

I codici di condotta devono comunque garantire la protezione dei minori e la salvaguardia della dignità umana.

Vengono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.

Il professionista deve preventivamente informare i consumatori dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione.

Non è prevista espressamente una valutazione preventiva dell’Autorità della conformità del Codice di condotta alle norme sulle pratiche commerciali scorrette (mentre, ad es., presso le Camere di Commercio è possibile richiedere un controllo preventivo circa la presenza o meno di clausole vessatorie nei contratti), sebbene taluni ritengano che tale valutazione possa comunque avvenire su iniziativa degli aderenti o del responsabile del Codice di condotta, alla luce delle ampie competenze attribuite all’Autorità.

I consumatori e i concorrenti, oltre che le loro organizzazioni o organizzazioni, prima di promuovere la procedura amministrativa avanti all’Antitrust, possono concordare con il professionista di rivolgersi preventivamente il responsabile del codice di condotta di settore, ai fini della risoluzione concordata della controversia con cui si chiede di vietare o far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

La scelta di questo rimedio, qualunque sia l’esito, non preclude al consumatore di adire l’Antitrust o il giudice competente.

Dopo l’inizio della procedura davanti all’organismo di autodisciplina le parti possono concordare di dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva; in alternativa possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità ove eventualmente lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può (non “deve”) disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a 30 giorni.



TELEVENDITE



Il Codice del Consumo stabilisce alcuni principi anche in materia di televendite, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici: si tratta, evidentemente, di tecniche di vendita e/o commerciali, che possono dare facilmente adito a fenomeni di abuso.

Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

È vietata, poi, la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco (e comunque è vietata la pubblicità di tali prodotti).

Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possano indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle

La televendita non deve mai esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.

Non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
 
  • Non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
  • Non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
  • Non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
  • Non mostrare minorenni in situazioni pericolose.



PUBBLICITÀ COMPARATIVA


Si tratta di quel tipo di messaggi pubblicitari che identificano in modo esplicito o implicito un concorrente o i beni o i servizi da lui offerti.
Nel nostro paese è stata consentita, nel rispetto di precise condizioni, in attuazione della direttiva n. 97/55 (con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, che ha modificato il d.lgs. 25 gennaio 1992 n. 74); in seguito dell’attuazione della direttiva n. 2005/29/CE la disciplina sulla pubblicità ingannevole si applica ora in via generale (quindi non solo in favore dei consumatori) il d.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007.
La disciplina della concorrenza e quella della pubblicità ingannevole e comparativa hanno in comune l’obiettivo primario di tutela dell’interesse generale consistente nella realizzazione di un mercato aperto e concorrenziale, il cui funzionamento sia improntato anche a principi di trasparenza delle informazioni, oltre che di correttezza nelle relazioni tra gli operatori.
Secondo la legge, la pubblicità comparativa non deve essere ingannevole e non deve essere usata come pratica commerciale scorretta, ma deve confrontare unicamente beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.
L’accostamento diretto di beni e servizi, poi, deve riguardare una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, dimostrabili e rappresentative (tra cui eventualmente il prezzo) degli stessi beni e servizi.
Il confronto non deve ingenerare confusione sul mercato fra operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.
Per i prodotti recanti denominazione di origine, il confronto deve riferirsi sempre a prodotti aventi la stessa denominazione. Inoltre, non deve provocare discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; non può trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; non può presentare un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
Qualunque raffronto che faccia riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, prima dell’avvio dell'offerta speciale, la data di inizio del periodo del prezzo speciale o di altre condizioni particolari o che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.



PUBBLICITÀ SUBLIMINALE E OCCULTA

È vietata, inoltre, ogni forma di pubblicità “subliminale”, ossia i messaggi pubblicitari inseriti fra i fotogrammi di un film o di un programma televisivo, non percepibili alla vista, ma in grado di essere colti e memorizzati a livello inconscio.
Per quanto riguarda, invece, la pubblicità “occulta”, attuata con l’utilizzo da parte dei protagonisti di film, telefilm o programmi televisivi di particolari prodotti (ad es. auto, sigarette, compagnie aeree, bevande…), essa è stata regolamentata dall’art. 9, co. 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica), a norma dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137: è stato ritenuto lecito l’uso del c.d. “product placement”, ovvero l’inquadratura di marchi e/o prodotti nel contesto dei film, “purché coerenti con il contesto narrativo”.



ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

Salvo quanto previsto dal Codice del Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette, la legge ritiene comunque ingannevole la pubblicità quando, in relazione a prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, non vengono fornite idonee informazioni in merito alla loro pericolosità, in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Viene parimenti considerata ingannevole la pubblicità anche quando è in grado di raggiungere bambini ed adolescenti, e sia idonea a minacciare, anche indirettamente, la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.



RAPPORTI TRA PUBBLICITÀ, PRATICHE COMMERCIALI E GARANZIA. PROSPETTIVE DI TUTELA DEL CONSUMATORE IN SEDE CIVILE

Già in precedenza la legge sulla pubblicità ingannevole prevedeva che si potessero usare i termini “garanzia”, “garantito” e simili solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Ciò non toglie che l’uso indebito di tali termini può senz’altro essere considerato come pratica commerciale ingannevole secondo le categorie del Codice del Consumo.
Anche ora, nei casi in cui, per la brevità della comunicazione, anche pubblicitaria, non sia possibile riportare integralmente queste precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato con un esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
Ma vi è di più. Occorre, infatti, considerare la stessa condotta alla luce delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, di responsabilità per prodotti difettosi e di garanzie dei beni di consumo(artt. 102-135 del Codice del Consumo).
In ambito europeo è stato accertato che le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la principale fonte di conflitti con i venditori riguardano la non conformità dei beni a quanto stabilito dal contratto.
In particolare, la disciplina in tema di garanzia impone al venditore di “consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”.

Se viene scoperto un difetto di conformità esistente alla consegna del bene, entro i successivi due anni o biennio il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene.
La legge prevede, altresì, che qualsiasi clausola vota ad escludere o limitare, direttamente o indirettamente, i diritti del consumatore è inefficace nei confronti di quest’ultimo.
In concreto, il consumatore può richiedere la riparazione o la sostituzione del bene, ovvero una riduzione adeguata del prezzo, o ancora la risoluzione del contratto.
La normativa sulla garanzia incide, di riflesso, anche sul regime della responsabilità del venditore per i danni causati dall’uso del bene difettoso.
È interessante notare che si parla di conformità (presunta) quando i beni stessi “presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi”.
In questo senso, si deve tenere conto della natura del bene, ma anche, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura.
L’ampio riferimento normativo circa la nozione di conformità comprende, per l’appunto, le dichiarazioni pubbliche (comprese quelle pubblicitarie) rese sul prodotto, specie laddove compaiono promesse e prospettazioni volte ad accreditare l’esistenza delle'caratteristiche non corrispondenti alla realtà.
Di norma, quindi, il venditore può essere ritenuto responsabile del difetto di conformità, e lo è tanto di più quanto più un bene viene presentato al pubblico come sicuro e affidabile.
Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate nella fase precedente all’acquisto quando, in via anche alternativa, dimostra che:
 
  • Non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
  • La dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
  • La decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

Come si può ben comprendere, appare tutt’altro che agevole per il venditore provare di aver ignorato senza colpa la falsità delle rappresentazioni pubblicitarie, per poter contare sull’esonero da responsabilità.
È perciò possibile che, con il consolidarsi dell’applicazione della disciplina sulla garanzia, un’azienda, e prima ancora il rivenditore, siano chiamati a rispondere nel caso in cui abbiano prestato un servizio di livello qualitativamente inferiore rispetto a quello sul quale il pubblico è stato ragionevolmente indotto dalla pubblicità a far conto risponde dello scarto qualitativo rispetto alle aspettative suscitate anche dalla pubblicità o da altre pratiche commerciali scorrette.
In questi casi, infatti, ove le prestazioni risultano inferiori all’affidamento indotto dalla pubblicità o, comunque dalla pratica commerciale scorretta, all'operatore economico può essere contestata una condotta negligente: si può configurare, dunque, una sorta di garanzia implicita.
Senza contare, poi, il ruolo fondamentale di comunicazione ai consumatori svolta dall’etichettatura, dalla presentazione e dalla pubblicità dei prodotti alimentari, che devono essere redatte in una lingua comprensibile dai consumatori facendo riferimento – fra l’altro – al tipo di prodotto, all’identificazione del produttore, al peso o volume, alla scadenza, alle modalità di conservazione ed alle istruzioni per l’uso, ove necessarie, secondo quanto disposto dalla Direttiva n. 79/112 del 18.12.1978, cui fa riscontro il d.lgs. 27.1.1992, n. 109, più volte modificato, da ultimo dalla Direttiva n. 96/21 del 29.3.1996.
In ogni caso, mentre la pubblicità ingannevole, ora come in passato, può esserequalificata per lo più fatto come illecito fonte di un danno ingiusto, e quindi come fonte di obbligo di risarcimento dei danni conseguenti all’acquisto e all’uso del prodotto, per quanto riguarda in generale le pratiche scorrette vietate occorre distinguere. A seconda che riguardino le trattative relative alla conclusione di un contratto (di acquisto, di fornitura, di servizi ecc.), ovvero la fase di esecuzione del contratto medesimo, possono dare luogo, nel primo caso, a responsabilità precontrattuale (poiché per definizione è stato violato l’obbligo di buona fede e correttezza nella fase delle trattative e nella conclusione del contratto), nel secondo caso all’ordinaria responsabilità per inadempimento contrattuale.
Fermo restando che se vi è anche lesione alla persona (o eventualmente ad altri interessi di natura non patrimoniale costituzionalmente protetti e, in quanto tali, riconosciuti meritevoli di tutela nei confronti della collettività: c.d. danno esistenziale e simili), tali pregiudizi potranno essere risarciti a titolo di responsabilità da fatto illecito, in aggiunta al danno morale per la sofferenza subita e ai danni patrimoniali derivati direttamente dal contratto, o subiti nel corso delle trattative.



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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

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