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Introduzione

Il termine commercio elettronico si riferisce alle transazioni commerciali, effettuate sia da società che da privati e basate sulla trasmissione di dati digitali, compreso testo, suono e immagini.
Generalmente si distingue il commercio elettronico diretto da quello indiretto.

Con il primo termine s'indica quel tipo di transazione in cui tutte le fasi avvengono on-line; dall'ordine al pagamento, alla consegna, tutto avviene in maniera elettronica. Si tratta di cessione di beni "digitali", come ad es. software, filmati digitali, dischi o canzoni in formato digitale. Fanno parte del commercio elettronico diretto anche quei servizi che vengono forniti direttamente via Internet, come ad es. i servizi informativi, legali, di banking, i giochi on-line.

Con il secondo termine si indica invece la transazione in cui la fase preliminare di ordine ed il pagamento avvengono elettronicamente, ma il bene ceduto viene poi inviato fisicamente al domicilio dell'acquirente. Si tratta in genere di beni tradizionali, come libri, cibo, vino e la vendita presenta qualche affinità con la vendita per corrispondenza.

L’e-commerce, seppur recente nel panorama delle transazioni commerciali, ha già vissuto ben tre fasi.
La prima è stata quella espansiva, durante la quale il fenomeno è stato eccessivamente osannato e sopravvalutato.
La seconda è stata quella della crisi.
Quella attuale è la terza fase, ossia la fase della razionalità, che ha portato con sé la consapevolezza del fatto che tra gli elementi che possono condurre ad un vero sviluppo del commercio elettronico un ruolo fondamentale deve essere affidato alla fiducia del consumatore, una fiducia che per non essere disattesa deve fondarsi sulla trasparenza delle transazioni elettroniche.


La normativa italiana

In Italia, questa necessità di trasparenza trova il suo fondamento nel D.Lgs. 70/2003, attuativo della direttiva europea sul commercio elettronico, e nel Codice del Consumo (in particolare, gli artt. 50-67, sui contratti a distanza e sul recesso, gli artt. 67bis-67vicies bis, sui servizi finanziari a distanza, nonché, più in generale, gli artt. 18-27quater sulle pratiche commerciali scorrette).
Secondo il D.Lgs. 70/2003 il prestatore (nel nostro caso il soggetto che vende beni o servizi on-line), deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
 
  • Il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  • Il domicilio o la sede legale;
  • Gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
  • Il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
  • Gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
  • Il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;
  • L’indicazione, in modo chiaro ed inequivocabile, dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
  • L’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.

Tutte queste informazioni hanno lo scopo di superare i limiti conseguenti al mancato contatto fisico tra venditore e consumatore, consentendo a quest’ultimo di venire a conoscenza di tutte le notizie necessarie per individuare con esattezza l’altro contraente e le notizie essenziali su bene o servizio.

Anche le varie fasi dell’accordo contrattuale sono state puntualmente disciplinate e, pertanto, il prestatore dovrà fornire al consumare le seguenti informazioni:
 
  • Le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
  • Il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
  • I mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
  • Gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
  • Le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
  • L’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Le norme sulla conclusione dei contratti off-line si applicano anche al commercio elettronico.
Il prestatore deve, inoltre, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
Il consumatore non è obbligato in caso di fornitura non richiesta e l’assenza di risposta non implica in alcun modo consenso del consumatore.
Le forniture non richieste costituiscono pratiche commerciali scorrette, in quanto tali vietate e punite ai sensi degli artt. 18-27quater del Codice del Consumo.



Il commercio elettronico ed il diritto di recesso

Fondamentale è poi il principio contenuto nel D.Lgs. 185/99 relativo al diritto di recesso, applicabile a tutti i contratti conclusi a distanza e, quindi, anche ai contratti conclusi mediante Internet.
Il consumatore ha, infatti, diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
 
  • Per i beni, dal giorno del loro ricevimento se c’è stata l’informativa ovvero dal giorno dell’adempimento degli obblighi di informativa, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto, purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
  • Per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi informativi previsti dalla legge qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto, purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

Nel caso in cui il fornitore ometta completamente di soddisfare gli obblighi informativi, l’esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
 
  • Per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
  • Per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della normativa in esame, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di legge. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può, però, esercitare il diritto di recesso previsto ai commi per i contratti:
 
  • Di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni;
  • Di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
  • Di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
  • Di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
  • Di fornitura di giornali, periodici e riviste;
  • Di servizi di scommesse e lotterie.



Servizi finanziari


Nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari, compresi quelli assicurativi, devono essere preventivamente fornite al consumatore tutte le condizioni contrattuali e le informazioni riguardanti il fornitore, il servizio finanziario offerto, il contratto a distanza e i diritti che ne derivano, l’esistenza o meno di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso (o conciliazione), nonché di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo, oltre a quanto previsto dalle più rigorose normative di settore (Testo Unico bancario, Testo Unico finanziario e Codice delle Assicurazioni).
Il consumatore può recedere dal contratto inviando al fornitore una comunicazione scritta con raccomandata a.r. (o con altro mezzo indicato nel contratto) nel termine di 14 giorni di calendario, e di 30 giorni per le assicurazioni sulla vita e pensionistiche individuali (si tratta, quindi, di disposizione più favorevole rispetto al termine di 7 giorni previsto dall’art. 30, comma VI, del T.U.F. per le offerte fuori sede o a distanza di strumenti finanziari o di gestioni di portafogli individuali).
Il termine decorre dalla data della conclusione del contratto (ma per le assicurazioni vita dal momento in cui al consumatore è stato comunicato che il contratto è stato concluso), o dalla data di ricevimento delle informazioni su supporto cartaceo o durevole, se successiva alla conclusione del contratto.
L’efficacia del contratto è sospesa finché non è scaduto il termine per il recesso.
Non sono previste penali né motivazioni per il recesso; tuttavia si può essere chiamati a rimborsare (entro 15 giorni dal recesso) l’importo del servizio effettivamente prestato dal fornitore in conformità di quanto espressamente individuato nel contratto, e se l’esecuzione è iniziata prima della scadenza del termine per il recesso su richiesta del consumatore (nei contratti di assicurazione sarà trattenuta la frazione di premio per il periodo di efficacia del contratto). L’importo deve essere proporzionale all’importanza del servizio già fornito e non può essere di entità tale da costituire una penale.
Il recesso è escluso in molti casi, ossia:
 
  • Per i servizi finanziari (diversi dal servizio di gestione su base individuale se gli investimenti non sono già stati avviati) ove il prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario durante il periodo di recesso e non controllabili dal fornitore (tra cui operazioni di cambio, strumenti del mercato monetario, valori mobiliari – azioni, obbligazioni ecc. -, quote di fondi comuni, futures, contratti a termine su tassi di interesse ecc.);
  • Assicurazioni viaggio e bagagli o analoghe polizze a breve termine di durata inferiore a un mese;
  • Contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta del consumatore prima del recesso, nonché ai contratti rc auto per i quali si sia verificato l’evento assicurato;
  • Dichiarazioni dei consumatori rilasciate davanti a un pubblico ufficiale, purché questi confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di informazione su supporto cartaceo o durevole.



L’utilizzo delle carte di credito

Spesso quando si effettuano acquisti in Internet viene richiesto di provvedere al pagamento mediante carta di credito.
In relazione a questa modalità di pagamento gli esperti hanno individuato quattro tecniche per acquisire illecitamente i numeri delle carte di credito. La tecnica più usata (pharming) consiste nella violazione dei database di chi vende servizi o prodotti via Internet, per accedere ai numeri delle carte di credito in essi custoditi (ma anche ad altri dati sensibili). In questo caso, la principale responsabilità è spesso dello stesso venditore che non si dota di efficienti strumenti e software di protezione dei dati conservati nel database.
La seconda tecnica, anche se meno frequente, consiste nell'intercettazione del numero durante una transazione conclusa via Internet nel momento del passaggio di tale informazione dal consumatore al venditore.
La terza tecnica prende il nome di "credit card cramming", ovvero l'acquisizione del maggior numero possibile di dati e numeri di carte di credito, attraverso raggiri o, comunque, comportamenti scorretti: in alcuni casi, viene richiesto il numero della carta di credito con la scusa di verificare la maggiore età dell'utente prima di autorizzare l’accesso a qualche sito, specie per adulti. In altre situazioni sono le stesse imprese che, dopo essere fallite, cessano la loro attività su Internet e traggono profitti dalla vendita dei dati raccolti nel frattempo.
La quarta tecnica prende infine il nome di "carding matematico" e consiste nella produzione di numeri di carte verosimili, attraverso programmi capaci di riprodurre la numerazione usata dalle principali società emittenti di carte di credito.
Altre minacce derivano dal fishing (usato per ottenere l’accesso a informazioni personali o riservate per compiere furti di identità soprattutto mediante e-mail fasulle o messaggi istantanei), dallo sniffing (intercettazione passiva dei dati che transitano in una rete telematica), dal vishing (pratica effettuata tramite servizi di telefonia Voip che simula il call center di una banca e invita a fornire i propri dati all’operatore).
In questi casi il consumatore deve, per prima cosa, verificare che il browser di navigazione sia impostato in modo da ricevere le notifiche dei messaggi inerenti alla sicurezza. In questo modo è possibile verificare se il sito sul quale si stanno inserendo i dati della carta di credito utilizzi protocolli di sicurezza per la trasmissione dei dati, come SSL. È poi utile dotarsi di antivirus aggiornati e di firewall.
Se nonostante gli accorgimenti tecnici, qualcuno viene, comunque, in possesso del codice della vostra carta di credito denunciate immediatamente il fatto sia alle Autorità che alla società che ha emesso la carta, in modo da provvedere al blocco della stessa, il che ne impedirà l’ulteriore utilizzo da parte di soggetti malintenzionati.
Prima di effettuare un pagamento con carta di credito potete eventualmente consultare la lista nominativa di punti vendita, soggetti, operazioni o sportelli segnalati per frodi o revoca di autorizzazione alla negoziazione delle carte, accedendo all’archivio dell’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia.



I dialers

Altro rischio che si corre utilizzando Internet è il download di c.d. dialer.
Un dialer è un programma molto leggero da scaricare che, una volta installato sul proprio PC, reimposta la connessione a Internet verso numeri speciali, molto costosi. L’utente che lo utilizza si ritrova in bolletta un addebito pesante, che può raggiungere anche centinaia di Euro. Il tutto può essere attivato con un semplice clic su un banner pubblicitario o su un pop-up. Il pericolo è dunque reale, soprattutto per gli utenti meno esperti. Secondo una stima per difetto nel 2003 sono stati circa 2 milioni gli italiani raggirati grazie ai dialer; nello stesso anno sono state circa 200mila le denunce presentate alla Polizia postale. Proprio per questo sono state prese delle contromisure legislative (con revisione di tetti massimi di spesa) che hanno tentato di frenare il fenomeno, senza peraltro riuscirci pienamente. Senza contare la nuova frontiera del raggiro: la deviazione della connessione verso numeri (carissimi) di telefoni satellitari. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha, inoltre, evidenziato come, chi promuove un servizio che usa dialer deve indicare chiaramente i costi anche nella pubblicità del servizio stesso. Non è sufficiente indicarli nel dialer medesimo o nelle "condizioni di contratto" da qualche parte nel sito: l'indicazione deve essere fornita durante il "primo contatto" con il potenziale consumatore, quindi per esempio anche nei banner pubblicitari presenti nei siti web.
Attualmente, le numerazioni sfruttate dai dialer all'avanguardia sono sostanzialmente due: 0088xxx e 0068xxx. Si tratta di chiamate su rete satellitare (0088) e verso isole dell'Oceania (0068). Le tariffe, su rete Telecom, variano da 1,99 a 3,16 euro Iva inclusa al minuto.
Per evitare il pericolo dialer è possibile utilizzare una linea ADSL invece che una connessione con dial-up tradizionale. In questo caso però, attenzione a non lasciare inserito il doppino telefonico nel modem tradizionale del PC: le chiamate "maligne" potrebbero partire lo stesso.
Altro metodo consiste nel disabilitare le chiamate verso numerazioni speciali.
Dal 1 giugno 2003 Telecom ha reso possibile la richiesta gratuita di disabilitazione al 187. In base alla delibera dell’Autorità n. 97/08/CONS del 20 febbraio 2008, quindi, dal 30 giugno 2008 gli operatori di telefonia fissa devono attivare, in maniera automatica, per gli abbonati che entro il 31 maggio 2008 non abbiano comunicato alcuna scelta contraria o rinuncia, lo sbarramento selettivo delle chiamate in uscita, sotto forma di blocco permanente (fino a nuovo ordine da parte dell’utente) delle chiamate verso il paniere di numerazioni, soggetto a periodico aggiornamento, di cui all’allegato della precedente delibera n. 418/07/CONS del 2 agosto 2007.
Tale delibera è stata sospesa dal TAR del Lazio, per cui con delibera 348/08/CONS del 19 giugno 2008 il termine per la comunicazione della scelta è stato prorogato al 30.09.2008, mentre il blocco permanente automatico partirà dal 1° ottobre 2008. Attualmente è comunque possibile richiedere il blocco gratuitamente.

www.movimentoconsumatori.it

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